la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 64, e successive
modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   "La  regione  Abruzzo  concede  annualmente  un  contributo  di L.
50.000.000 ai massimi organi dell'Associazione nazionale fra mutilati
ed  invalidi  di  guerra e della Associazione nazionale combattenti e
reduci, operanti nel proprio territorio, per gli scopi previsti dagli
statuti  delle  associazioni stesse, da ripartirsi, con provvedimento
della giunta regionale, come segue:
    L.  10.000.000  -  all'Associazione  nazionale  fra  mutilati  ed
invalidi di guerra, comitato regionale dell'Abruzzo, da destinare  al
finanziamento delle attivita' delle proprie sezioni;
    L.  40.000.000  -  in  parti  eguali alle Federazioni provinciali
della Associazione nazionale combattenti e reduci".