la seguente legge: Art. 1. L'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "La regione Abruzzo concede annualmente un contributo di L. 50.000.000 ai massimi organi dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra e della Associazione nazionale combattenti e reduci, operanti nel proprio territorio, per gli scopi previsti dagli statuti delle associazioni stesse, da ripartirsi, con provvedimento della giunta regionale, come segue: L. 10.000.000 - all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, comitato regionale dell'Abruzzo, da destinare al finanziamento delle attivita' delle proprie sezioni; L. 40.000.000 - in parti eguali alle Federazioni provinciali della Associazione nazionale combattenti e reduci".